Per quanto concerne la garanzia, 101 VETRINE si attiene al D.Lgs 24/2002 inerente la garanzia biennale dei beni di consumo.
Il decreto legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002, emanato in attuazione della direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 44 del 1999, ha introdotto, nel nostro ordinamento, una nuova disciplina della vendita e della garanzia dei beni di consumo. Le disposizioni introdotte riguardano i contratti conclusi dai consumatori, definiti come qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nell'ambito della propria attività commerciale o professionale.
L'art. 1 del decreto disciplina la vendita dei beni di consumo, anche usati, attraverso l'introduzione, nel codice civile, degli artt. 1519 bis/nonies. Tali disposizioni ampliano notevolmente la tutela offerta al consumatore relativamente all’ambito di applicazione: infatti non solo contratti vendita di beni di consumo, anche usati (tenendo conto del tempo del loro utilizzo e limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa), ma pure contratti di permuta, contratti di somministrazione, contratti di appalto, contratti di opera, tutti i tipi di contratti finalizzati alla fornitura dei beni di consumo da fabbricare o da produrre. I predetti contratti, per rientrare nell'ambito di applicazione della suddetta normativa, devono riguardare comunque beni di consumo, definiti, ai sensi del nuovo art. 1519 bis, come qualsiasi bene mobile. Il nuovo art. 1519 ter introduce il principio secondo cui il venditore ha l'obbligo di consegnare all'acquirente beni "conformi al contratto di vendita", pena l'applicazione dei rimedi (e della garanzia) contenuti nel successivo art. 1519 quater.
La conformità del bene si desume, secondo l'art. 1519 ter: 1) dall'idoneità all'uso del bene; 2) dalla conformità alla descrizione del bene fatta dal venditore; 3) dalle qualità e prestazioni di un bene dello stesso tipo; 4) dalle dichiarazioni pubbliche inerenti le specifiche caratteristiche del bene, fatte dal venditore o dal produttore, in particolare attraverso la pubblicità o l'etichettatura. Il difetto di conformità si verifica nei casi in cui non siano rispettati i criteri di conformità precedentemente descritti.
Il termine entro cui il difetto di conformità deve essere denunciato da parte del consumatore è fissato entro due mesi dalla data in cui è stato scoperto il difetto e deve comunque verificarsi nei due anni dalla consegna del bene. Infatti l'art. 1519 quater prevede che il venditore assuma la responsabilità per beni non conformi al contratto che si manifestino entro due anni dalla consegna del bene. I rimedi esperibili da parte del consumatore, nell'ipotesi di bene non conforme al contratto, sono il diritto alla riparazione del bene o alla sua sostituzione (ossia ripristino del bene) ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, alla riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.